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LA MEDIAZIONE

Il procedimento

La procedura di mediazione

Il procedimento si svolgerà al cospetto di un mediatore specializzato, terzo, imparziale e neutrale rispetto alle parti e all’oggetto della controversia, ed accreditato presso il Ministero della Giustizia. Egli avrà il compito di facilitare il dialogo, di avvicinare le posizioni delle parti, di agevolare il raggiungimento di un accordo condiviso che sia il più vantaggioso possibile per entrambe.

Partecipare alla mediazione non significa rinunciare ai propri diritti, bensì concedersi reciprocamente e liberamente la facoltà di risolvere la propria controversia con un accordo che soddisfi e tuteli il più possibile gli interessi e le esigenze di tutte le parti, lasciando impregiudicata la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria in caso di insuccesso della mediazione.

Le parti

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7 del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Nella mediazione facoltativa, le parti sono libere di decidere se comparire o meno al primo incontro e, in ogni caso, invitate a comunicare la propria adesione alla segreteria dell’Organismo con congruo anticipo.

 

Primo incontro e costi

Il procedimento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Mediazione dell’Organismo ed in conformità del Codice Etico e di Condotta.

Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del D. Lgs.  n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Secondo le previsioni del D.M. 150/2023, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive (art. 28)

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

  • € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
  • € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

  • € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  • € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  • € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti precedenti.

In caso di conciliazione al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella “A” allegata al D.M. 150/2023 ed adottata da Ex Aequo adr, detratti gli importi già versati (previsti dall’articolo 28, comma 5) con una maggiorazione del dieci per cento.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella “A” allegata al D.M. 150/2023 ed adottata da Ex Aequo adr, detratti gli importi già versati (previsti dall’articolo 28, comma 5), con una maggiorazione del venticinque per cento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella “A” allegata al D.M. 150/2023 ed adottata da Ex Aequo adr, detratti gli importi già versati (previsti dall’articolo 28, comma 5).

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 vigente o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate, ai sensi del comma 7, in base al valore della controversia dichiarato dalle parti e/o determinato in corso di procedura.

È assicurato, alle condizioni stabilite al capo II-bis del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1 del citato D. Lgs., se è raggiunto l’accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del D. Lgs. n. 28/2010.

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