La MEDIAZIONE è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie.
E’ un processo di negoziazione in cui un professionista, terzo rispetto al conflitto, aiuta le parti a ristabilire un dialogo e a raggiungere una soluzione condivisa.
Le parti, in condizione di assoluta parità, con il supporto del mediatore tentano di comporre autonomamente la loro controversia tramite un accordo i cui termini vengono da esse stesse definiti e liberamente accettati.
Quella a cui si addiviene è una soluzione su misura che tiene conto delle esigenze, dei bisogni e degli interessi di ciascuno.
La procedura di mediazione può essere gestita esclusivamente da organismi pubblici e privati iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione è una facoltà del cittadino (cd. Mediazione volontaria), che è libero di scegliere se avvalersi o meno di tale strumento prima di intraprendere un processo civile innanzi all’Autorità Giudiziaria. Anche in pendenza di causa una parte può decidere di depositare un’istanza per l’avvio di un procedimento di mediazione.
I costi della mediazione sono contenuti e predeterminati; variano a seconda del valore della controversia e sono sottoposti, per legge, al controllo ministeriale. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto, di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente da imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00. Inoltre, l’art.20 D.Lgs. 28/2010 prevede il riconoscimento del credito di imposta.
Ha una durata complessiva non superiore a 3 mesi: su accordo delle parti il termine può variare.
La mediazione è un procedimento dinamico e snello, e non segue schemi rigidi, né è condizionata da formalismi
La mediazione è il raggiungimento del massimo grado di soddisfazione di tutte le parti coinvolte in funzione dei rispettivi interessi e bisogni. E’ un procedimento volto alla ricerca di una soluzione in cui non ci siano né vincitori né vinti, ove le parti sono coinvolte attivamente in prima persona. Non necessariamente risolve secondo diritto, ma ricerca la miglior soluzione possibile secondo gli interessi delle parti. Inoltre, se non è raggiunto l’accordo, resta salvo il diritto di promuovere l’azione giudiziaria.
Sotto un duplice aspetto:
1) coloro che prendono parte al procedimento di mediazione (parti, mediatore, Organismo) non possono rivelare nessuna delle informazioni di cui sono venute a conoscenza nel corso della mediazione;
2) l’accordo raggiunto resta riservato tra le parti, che possono concordare se diffonderne o meno il contenuto.