La MEDIAZIONE è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie.
E’ un processo di negoziazione in cui un professionista, terzo rispetto al conflitto, aiuta le parti a ristabilire un dialogo e a raggiungere una soluzione condivisa.
Le parti, in condizione di assoluta parità, con il supporto del mediatore tentano di comporre autonomamente la loro controversia tramite un accordo i cui termini vengono da esse stesse definiti e liberamente accettati.
Quella a cui si addiviene è una soluzione su misura che tiene conto delle esigenze, dei bisogni e degli interessi di ciascuno.
La procedura di mediazione può essere gestita esclusivamente da organismi pubblici e privati iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione è una facoltà del cittadino (cd. Mediazione volontaria), che è libero di scegliere se avvalersi o meno di tale strumento prima di intraprendere un processo civile innanzi all’Autorità Giudiziaria. Anche in pendenza di causa una parte può decidere di depositare un’istanza per l’avvio di un procedimento di mediazione.
I costi della mediazione sono contenuti e predeterminati; variano a seconda del valore della controversia e sono sottoposti, per legge, al controllo ministeriale. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto, di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente da imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00. Inoltre, l’art.20 D.Lgs. 28/2010 prevede il riconoscimento del credito di imposta.
Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto per le mediazioni demandate, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
Quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (mediazioni demandate), il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.
Il predetto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di mediazione demandata, decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2, o dall’articolo 5-quater, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii..
La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. In caso di mediazione demandata, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
La mediazione è un procedimento dinamico e snello, e non segue schemi rigidi, né è condizionata da formalismi
La mediazione è il raggiungimento del massimo grado di soddisfazione di tutte le parti coinvolte in funzione dei rispettivi interessi e bisogni. E’ un procedimento volto alla ricerca di una soluzione in cui non ci siano né vincitori né vinti, ove le parti sono coinvolte attivamente in prima persona. Non necessariamente risolve secondo diritto, ma ricerca la miglior soluzione possibile secondo gli interessi delle parti. Inoltre, se non è raggiunto l’accordo, resta salvo il diritto di promuovere l’azione giudiziaria.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.